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Facebook condannato a riaprire un profilo chiuso e alla mora per ritardo

Il tribunale di Venezia riattiva un profilo Facebook oscurato. Questo è un tema che si sta presentando sempre più spesso, le chiusure e sospensioni dei profili Facebook da parte del social network stesso. Un provvedimento destinato ad avere anche dei risvolti nazionali. Infatti la notizia è stata ripresa da molti media, anche nazionali.

Molti hanno parlato anche di un arbitrio e di una sorta di “strapotere” dei colossi del web che necessiterebbe di interventi legislativi. Negli Usa, ma anche in Europa, molto si è discusso di una limitazione all’arbitrio di queste grandi multinazionali. Con ordinanza del 09.02.2022 la dottoressa Silvia Barison ha disposto che Facebook Ireland riattivi il profilo di un utente veneziano, sospeso a giugno 2021. Una persona della provincia di Venezia, da circa 14 anni, disponeva di un proprio profilo Facebook. Nel giugno del 2021 si è visto cancellare completamente il profilo. A seguito di tale chiusura l’utente si è rivolto all’avvocato Emanuele Compagno, con studio a Dolo in provincia di Venezia. E’ stato presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Venezia contro Facebook Ireland chiedendo che il Giudice, stante il danno che si stava generando, disponesse la riattivazione del servizio. L’utente, poi, per spirito di amicizia e per relazioni famigliari, era stato autorizzato da alcune aziende ad operare come “amministratore” dei loro profili Facebook. Il colosso americano, in primo grado, non si era costituita in giudizio, ma il Giudice non aveva condiviso la richiesta di riattivazione del servizio, sostenendo che l’utente non aveva provato di aver utilizzato le pagine senza violazioni di sorta. Si è, così, provveduto a reclamare l’ordinanza di rigetto di fronte al Tribunale collegiale, spiegando che – diversamente da quanto prospettato da primo giudice – spettava a Facebook dar prova delle violazioni. L’azienda stavolta si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione, sostenendo che sarebbe spettato al giudice Irlandese decidere la controversia in quanto il legame tra l’utente e le aziende avrebbe costituito un utilizzo professionale e non come “consumatore”. Le clausole contrattuali di Facebook, infatti, stabiliscono la competenza del giudice irlandese in caso di controversie. Tale normativa, però, viene superata nel caso in cui l’utente sia consumatore dal momento che, in questo caso, la normativa nazionale ed europea prevede una “competenza” di legge a favore del consumatore. Inoltre, Facebook sosteneva che la chiusura era dipesa dalla pubblicazione sulla pagina Facebook dell’utente di un articolo che sollevava dubbi sulla pandemia, nonché dall’apertura di più profili.

L’utente ha sottolineato che l’utilizzo era estraneo all’attività professionale dell’utente e che tale articolo pubblicato non poteva determinare la chiusura di netto del profilo, semmai una cancellazione del post o sospensione temporanea. In merito alla giurisdizione, trattandosi di un cautelare, andava applicato l’art. 31 del regolamento europeo  n. 44 del 2001, ai sensi del quale, in materia cautelare i provvedimenti possono essere chiesti dal Giudice dello Stato che li prevede, anche se nel merito sarebbe competente il giudice di un altro Stato. Non erano stati aperti più profili, ma solo uno a seguito della chiusura del precedente. Inoltre, venivano chieste le cosiddette “astreintes” ovvero una sorta di “mora” per ogni giorno di ritardo. Il Giudice, pur rigettando un risarcimento del danno, ha accolto per il resto la domanda dell’utente, dichiarandosi competente ai sensi dell’art. 31 del regolamento 44 e disponendo la riattivazione del profilo e di tutti i profili collegati. Il giudice ha anche applicato 100,00 euro per ogni giorno di ritardo.