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Crisi da sovra-indebitamento. Istruzioni per l’uso.

di Avv. Emanuele Compagno

Atti del convegno di Dolo 08.06.2018

Dottoressa Silvia Bianchi.

Giudice del Tribunale di Venezia.

Dopo un avvio accidentato, oggi – anche grazie all’obbligo di indicare in precetto tale possibilità – le procedure sono aumentare.
All’inizio si depositava in volontaria giurisdizione la domanda per la nomina di un professionista che veniva nominato dal Tribunale tra coloro che avevano le caratteristiche per essere curatore.
Attualmente – dopo l’istituzione degli organismi di composizione – (come detto dalla Cassazione) il debitore si deve rivolgere all’organismo.
Il Tribunale dichiara inammissibili le istanze se presentate.
Il professionista non si presenta più dal Tribunale.
Il debitore deve avere una assistenza tecnica in Tribunale.
Ci si interroga sul gratuito patrocinio. Il Tribunale di Torino ammette il gratuito.
L’art. 7 della legge 3/2012 – presupposti:
– Sovraindebitamento
– Non deve essere sottoponibile alle altre procedure concorsuali
– Non deve aver fatto accesso nei 5 anni prima alla procedura. La mera proposizione di domanda inammissibile non preclude la possibilità di avanzare altra proposta – lo dice la Cassazione.
– Altri requisiti secondo comma art. 7 tra cui la presentazione della documentazione completa per ricostruire tutta la situazione patrimoniale del debitore.
Ora che il Giudice non è più investito della nomina del professionista non viene data autorizzazione all’accesso all’anagrafe tributaria.
Ora in alcune occasioni si può procedere alla richiesta di autorizzazione su domanda dell’organismo.

Ci sono 3 ipotesi
1. Accordo sulla ristrutturazione del debito.
2. Piano del consumatore. I creditori non votano.
3. Liquidazione del patrimonio.
E’ necessario riempire la legge con i principi della legge fallimentare anche se non può essere analogia.
Il primo caso sarà prossimo al concordato preventivo.
Il terzo ad un’auto istanza di fallimento.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
Presentare ai creditori una proposta di ristrutturazione dei debito attraverso qualsiasi forma anche la cessione di credito. Ci si chiede se il debitore debba mettere a disposizione tutti i propri beni. Si può contemplare anche che qualche bene sia escluso. E i creditori possono non votare.
Si deposita al tribunale di residenza con documentazione di cui al art.9
Creditori
Beni
Atti di disposizione degli ultimi 5 anni per una valutazione degli atti in frode.
Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
Attestazione fattibilità
Stato famiglia
Il Giudice fa la valutazione sulla completezza della documentazione e sulla fondatezza.
IMPORTANTE. Indicare bene cosa deve essere pagato.
Non è necessario indicare che si pagheranno i privilegiati.
L’art.7 dice che i privilegiati devono essere pagati per intero.
Il piano può prevedere anche il pagamento per intero dei tributi.
Come nel concordato preventivo i privilegiati possono essere pagati in parte se si attesta che il bene sottoposto a privilegio ha un valore tale da non garantire l’intero pagamento.
Calcolare gli interessi sul privilegiato perché continuano a correre.
Se c’è un accordo con il privilegiato di non pagamento interessi, va bene.
A questo punto il Giudice fissa udienza e impone la notifica del decreto di fissazione udienza a tutti i creditori da parte del Occ.
Il decreto equivale al pignoramento. Quindi tutto ciò che viene dopo cede il passo al pignoramento.
Con il decreto il Giudice impone che non possono essere azioni esecutive individuali. Art. 10 secondo comma lett. C). Come nel preventivo che la pubblicazione blocca le azioni individuali.
Se mancano atti la legge concede al Giudice di far integrare entro 15 giorni la documentazione.
La stranezza è che l’udienza è quasi inutile, il giudice deve solo verificare che non ci siano stati atti in frode.
Se ciò avviene il Giudice revoca il decreto.
Altrimenti il Giudice non deve fare nulla se non aspettare i voti che devono arrivare almeno 10 giorni prima dell’udienza. Un Tribunale ha detto che si tratta di termine perentorio.
In mancanza di voto la legge prevede che si dà per assenso. Si deve raggiungere il 60% degli aventi diritto al voto. Non votano i privilegiati. Votano anche i privilegiati se vengono falcidiati, con attestazione del Occ.
Non votano il coniuge e altri.
A questo punto c’è una relazione dell’Occ del voto e del 60% e a questo punto la comunicazione ai creditori che la cosa è andata.
A questo punto ci possono essere contestazioni sulla convenienza dell’accordo.
Infatti il creditore potrebbe ritenere di ricevere di più da una liquidazione.
Il Giudice deve risolvere la convenienza con l’alternativa liquidatoria. Ma il Giudice non è chiamato a valutare la convenienza dell’accordo.
L’accordo – se nessuno dei creditori solleva la questione – passa anche se il Giudice non lo ritiene conveniente.
Sul www.ilcaso.it c’è la sentenza del dottor Vitiello che fa un quadro completo sui limiti del controllo del Giudice.
Ma tale Giudice ritiene che l’organo giudicante debba fare anche una valutazione di fattibilità oltre che di legittimità.
Si ritiene sufficiente in questa pronuncia una soddisfazione dei chirografi al 2,5 %.
E’ a motivo di tale necessaria votazione che tale piano non si fa mai.
Tutti gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Giudice.
Alla fine della procedura – dopo i 4 anni – se non vi è meritevolezza il Giudice non esdebita.

PIANO DEL CONSUMATORE
Può essere anche un imprenditore.
Tutta la documentazione come al piano precedente.
Qui serve anche una relazione particolareggiata che deve fare l’Occ.
E’ importante perché dà al Giudice le valutazioni. 1) controllo che non ci siano stati atti in frode 2) la meritevolezza che è il cuore della procedura.
Art. 12 bis. Subito valutazione degli atti in frode, prima dell’udienza, fissazione udienza, comunicazione ai creditori.
Con questo decreto non vi è necessariamente il blocco delle procedure esecutive individuali, deve valutare il Giudice se tale singola procedura pregiudichi il piano. Ad esempio se tale singola procedura coinvolge un bene non coinvolto nel piano, non si sospende.
Meritevolezza. Il Giudice deve valutare se il consumatore abbia assunto debiti oltre le sue capacità.
Un Giudice dice: “Il consumatore meritevole che confidando nel suo patrimonio ha ragionevolmente creduto di poter pagare. La sproporzione non dipende da una condotta colposa”.
Ad esempio quando è avvenuto un evento imprevedibile come perdita lavoro o malattia o separati.
La relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la sua situazione patrimoniale quando ha assunto le obbligazioni e perché le ha assunte.
Basta allegazioni, meglio se prove. E’ questione di ragionevolezza.
Valutata la meritevolezza il Giudice omologa.
Ora con l’omologa ex art 12 ter si hanno i benefici: si fermano le azioni esecutive, l’omologa equivale al pignoramento.
Ci potrebbe essere un’azione revocatoria che si scontra con il piano.
Il Giudice non si sovrappone.
Il Giudice deve valutare la meritevolezza su atti in frode? Decreto Milano 18.11.16 – donazione a favore delle figlie.
Bisogna indicare gli atti di disposizione negli ultimi 5 anni.
Bisogna guardare gli atti in frode negli ultimi 5 anni. Come un fondo patrimoniale.
Molti colleghi nell’omologa spesso i Giudici dicono che – al di là di quanto la legge prevede necessario come la meritevolezza e le froti – si debba guardare anche la sostanza del piano. Se è troppo lungo, tipo più di cinque anni, non si omologa.
Classico poveretto con stipendio da 1.200 euro al mese, sostiene di poter pagare in 15 anni.
Alcuni Giudici dicono di no. Altri dice di sì. Come Rovigo. Secondo la Bianchi si valuta caso per caso. Se è giovane e ha lavoro fisso – ad esempio – sì.

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Presuppone la messa a disposizione di tutti i beni nell’arco temporale di 4 anni.
Verifica la assenza di atti in frode, il Giudice dichiara aperta la procedura, ordina la consegna dei beni, i limiti entro i quali stipendio e pensioni non verrà pignorato.
Per Rovigo ci si chiede se è possibile la liquidazione di chi non ha beni. E ritiene di sì.
Per come è strutturata la liquidazione presuppone che ci siano beni. Secondo la Bianchi.
Però forse è meglio ritenere che si possa perché assomiglia ad un fallimento.
Aperta la procedura, inventario dei beni, nominato un liquidatore che può essere lo stesso Occ o diverso.
Art. 13 comma 1 – quanto omologa un piano del consumatore non nomina un liquidatore. Solo se ci sono beni pignorati.
Qui la nomina del liquidatore è necessario.
Viene fatto uno stato passivo, eventuali contestazioni, la liquidazione in forma competitiva come nel fallimento.
Al termine dei 4 anni quando verrà chiesto di esdebitare il Giudice.
Opponibilità della cessione del quinto. Se si considerano opponibili non regge più una. Perché se si tiene ferma la cessione non rimangono soldi per i creditori.
Tribunale di Monza sostiene una tesi che viene sostenuta dalla Cassazione dice che è tenuta ferma, ma è una tesi errata.
Siccome assomiglia ad un fallimento allora non ha senso tenerla ferma.
E’ opponibile l’ordinanza di assegnazione nel pignoramento del terzo, come del quinto dello stipendio. Secondo la Bianchi sì perché è un provvedimento giurisdizionale.
Falcidiabilità dell’IVA. La Corte di Giustizia ha affrontato la questione che ha ritenuto che sia falcidiabile nel limiti in cui i beni non sono capienti. Perché in Italia si riteneva non falcidiabile. Oggi i Tribunali come Pistoia nel 2017 e Torino 7 agosto 2017 dice che è falcidiabile. A maggio 2018 Udine ha sollevato legittimità costituzionale perché la norma riterrebbe non falcidiabile l’Iva.

Avv. Prof. Mauro Pizzigati

Il sovraindebitamento. Art 6 comma 2 lett. A) quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunti ed il patrimonio con incapacità o difficoltà di adempiere.
Non può essere uno squilibro temporaneo, ma durevole nel tempo tra l’entità esposizione debitoria rispetto al patrimonio PRONTAMENTE LIQUIDABILE non tutto il patrimonio, quegli assest del patrimonio liquidabili in fretta. Cioè la liquidazione in danaro di beni non liquidi. Vendite rapide, come titoli di credito, azioni.
Tale situazione è rilevante quanto è idoneo a determinare una definitiva incapacità o difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni.
Non coincide con la insolvenza. Sono in pratica i presupposti per il concordato
I soggetti che possono partecipare.
I non fallibili o non sottoponibili a concordato preventivo.
Il consumatore.
L’unico soggetto indicato è il consumatore, perché per tutti gli altri è un soggetto indicato in maniera generica.
Chi è il consumatore? Utente della legge del consumo.
Persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi diversi dall’attività professionale.
Anche imprenditore non fallibile che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività professionale.
Il non consumatore può chiedere l’accordo o la liquidazione anche da conversione.
Imprenditore commerciale sotto soglia.
I parametri di cui alla legge fallimentare art. 1 impedisce il fallimento.
Art. 15 comma 9 – nonostante l’esposizione debitoria non deve essere superiore a 500.000 euro sia debiti scaduti e sia non scaduti.
Se i debiti scaduti sono inferiori a 30.000,00 non può essere fallibile.
Se ha i presupposti per accedere al fallimento di cui al comma 1 ma il 15 comma 9 li vieta, può accedere all’accordo? Secondo Pizzigati sì.
Imprenditore individuale cessato oltre l’anno. Ai sensi dell’art. 10 legge fallimentare può fallire entro l’anno se si manifesta l’insolvenza nell’anno precedente o successivo alla cessazione.
Solo se è imprenditore individuale, se è società la cancellazione dal registro imprese esclude la sopravvivenza dell’imprenditore. A meno che il Pm non verifichi ai senti dell’art. 10 legge fallimentare che dopo la cessazione l’attività materiale è proseguita.
Questi può accedere.
Imprenditore agricolo 2135 cc.
Vendita alla frasca è attività di vendita ai bordi del campo. Se l’agricoltore va ai mercati, è sottile comprendere se siamo di fronte a imprenditore o no.
Imprenditore defunto.
Entro un anno dal decesso quanto l’insolvenza sia antecedente o nell’anno dal decesso.
Il problema è l’accesso degli eredi. L’erede che ha accettato con beneficio di inventario è diverso da chi ha accettato con beneficio di inventario.
L’erede che non ha accettato con beneficio di inventario può accedere se non è imprenditore commerciale in quanto – essendosi confusi i patrimonio – rileva il proprio stato attuale.
Se ha accettato con beneficio d’inventario. C’è la separazione l’erede risponde intra vires e può accedere alla procedura per l’indebitamento del solo de cuius. Verrà considerato il mero patrimonio del de cuius.
Socio illimitatamente responsabile.
147 primo comma fallisce il socio. Nel limitatamente responsabile no.
Quindi abbiamo un soggetto fallibile e quindi non può accedere alla procedura.
Però Pizzigati crede che vada bene la soluzione opposta. Il socio fallisce per estensione e quindi potrebbe accedere. Potrebbe non accedere solo se si ritiene che è co-imprenditore della società. Tesi portata avanti da grandi studiosi, ma che non ha avuto seguito.
Ovviamente che non sia sopra soglia.
Professionisti, artisti e lavoratori autonomi.
Non svolgono attività d’impresa e quindi possono. E questo va considerato con il piano del consumatore a secondo che le obbligazioni siano state assunte o meno per attività d’impresa.
Società tra professionisti.
Non essendo assoggettabili a procedure concorsuale, possono accedere ai piani della legge 3/2012.
La legge 247/2012 art. 5 stabilisce che l’attività di attività tra avvocati non è d’impresa.
Associazioni tra professionisti.
Accedono con la precisazione che ci sia la firma di tutti i professionisti.
Comitati ed associazioni.
Solitamente non svolgono attività commerciale, ma se lo svolgono sono fallibili se sopra soglia e quindi in questo caso non possono. La vendita di arance, fiori o altro non costituisce attività commerciale.
Enti pubblici.
Rispondono a legge giuspubblicistiche diverse e sono esclusi. C’è legge speciale per il default degli enti pubblici.

Avvocato Alvise Bragadin

E’ stato costituito l’organismo dell’Ordine.
Per l’ingresso costa 300, forse 500 al prossimo incontro che faranno.
Il 70% va all’ordine e 30% all’istante.
In caso di gratuito le spese dell’avvocato vanno in prededuzione come debiti del soggetto.
Poi ci sono i costi stabiliti come compenso dall’organismo secondo tabelle. Dovrebbe essere in prededuzione.
Se l’istante non dà i soldi ci si ferma o no?

I TRIBUTI
Non falcidiabili tributi europei, iva e ritenute d’acconto.
Ma alcuni Giudici hanno ammesso la falcidia tributi. Con attestazione dell’Occ.
Con Iva vale quanto detto con la Corte Giustizia.
Con 100 mila euro di debiti tributari posso avere liberazione con beni che valgono 20 mila.