Può l’azienda erogatrice del servizio idrico ricostruire presuntivamente i consumi idrici dell’acqua in caso di malfunzionamento del contatore?
La risposta è NO !
Per risolvere il caso in esame, infatti, è sufficiente applicare i precedenti giurisprudenziali e gli arresti della cassazione.
Infatti, in materia di fornitura d’acqua o altri servizi essenziali, qualora sussistano circostanze fondate atte a contestare le risultanze del contatore, non è sufficiente che l’azienda erogatrice fondi la sua pretesa sul contatore stesso, ritenendolo funzionante, ma – invero – oggetto di contestazione da parte del consumatore.
Infatti il misuratore non costituisce piena prova, ma presunzione semplice che viene superata in presenza di altre presunzioni in senso contrario ed in grado, quindi, di lasciar presumere il malfunzionamento del contatore stesso.
In caso di contestazione della bolletta, non basta la lettura del contatore a dimostrare l’effettivo ammontare dei consumi.
A riprova di ciò il Tribunale di Caltanissetta (giudice Cammarata) con la sentenza dell’11 novembre 2013, che ha annullato un’ingiunzione di pagamento inviata a un’impresa commerciale per il servizio idrico prestatole dalla società concessionaria.
L’impresa aveva ricevuto la richiesta di pagamento di somme che riteneva ingiustificate perché sproporzionate rispetto ai consumi medi fatturati in precedenza.
Il giudice ha preso le mosse dagli insegnamenti della Corte di cassazione e ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo della società erogante di computare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore «non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta» (Cassazione n. 10313/04).
Se l’utente infatti contesta i valori ricavati dallo strumento di misurazione, deducendo specifiche circostanze, è onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del contatore e l’affidabilità dei valori registrati (Cassazione n. 18231/08).