di Avvocato Emanuele Compagno
Quando un mutuo è a tasso usurario.
In questi mesi si discute, a volte sollecitati anche da alcuni programmi televisivi, in merito al calcolo del superamento del tasso soglia d’usura dei mutui accesi dalle banche verso i correntisti.
La sentenza 350 del 2013 della Cassazione ha aperto un varco enorme a chiarificazione delle modalità di calcolo dell’interesse al fine di stabilire se il mutuo sia o meno oltre la soglia trimestralmente stabilita.
La sentenza ha, invero, creato altre questioni poiché ha stabilito che il sindacato sul superamento del tasso soglia è rivolto anche agli interessi moratori stabiliti al momento della stipula del contratto di mutuo, anche se non concretamente mai applicati grazie alla virtuosità del correntista.
Va preliminarmente chiarito che ogni mutuo comprende gli interessi corrispettivi applicati alla rata di mutuo in caso di regolare pagamento.
Come noto il piano di ammortamento prevede che la rata sia costituita, all’inizio del rapporto, soprattutto da interessi, la cui quota progressivamente scende con lo svolgersi del rapporto fino a costituire quota minimale verso la fine del mutuo medesimo. Nel complesso, però, la percentuale totale pagata come interessi deve essere pari a quella indicata nel contratto alla voce interessi corrispettivi.
In caso di mora, invece, viene applicato un diverso tasso, quello appunto di mora stabilito nel contratto.
Certamente vanno tenuti in considerazione gli interessi promessi a contratto e non quelli effettivamente applicati. Nella sostanza anche gli interessi moratori vanno calcolati al fine di stabilire se il mutuo superi o meno il tasso soglia e questo indipendentemente dal fatto che tale tipologia di interessi sia stata o meno applicata, ovvero si ci sia stata o meno la mora.
La legge vuole colpire il contratto in sé e non gli effetti concreti dello stesso.
Nella sostanza si guarda alla genesi contrattuale e ci si chiede se quel contratto, e quindi l’accordo intervenuto su quelle clausole contrattuali (nella fattispecie le clausole che stabiliscono gli interessi), sia o meno lecito fin dall’inizio.
Tale interpretazione, del resto, discende anche dall’art. 644 del codice penale che punisce il reato d’usura laddove tale norma prevede espressamente che concorrono a determinare reato non solo gli interessi versati, ma anche quelli solo promessi.
Se il mutuo supera il tasso soglia viene applicato l’art. 1815 c.c. che prevede l’esclusione di ogni forma di interesse con restituzione al correntista di tutti gli interessi versati.
La questione che si apre è tutta interpretativa della sentenza 350 laddove essa sostiene che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, vanno considerati tutti gli interessi, anche quelli moratori.
Da qui nasce il problema. Infatti, se fosse lecito sommare i due tassi allora la stragrande maggioranza dei mutui sarebbero usurai in quanto la somma dei due tassi supera quasi sempre il tasso soglia.
Ci si chiede se la Cassazione abbia voluto o meno statuire che la percentuale degli interessi corrispettivi vada o meno sommata alla percentuale degli interessi moratori. Se si debba, quindi, sommare o meno i due tassi.
Infatti il vero problema coinvolge gli interessi moratori e non corrispettivi. Quest’ultimi sono quasi sempre entro i limiti, mentre non sempre lo sono quelli moratori e tanto meno la somma tra i due.
Dottrina e giurisprudenza sono state d’accordo nel prevedere la sommatoria dei due tassi. Si cita ad esempio il Giudice di Pace di Domodossola o la Corte d’Appello di Venezia. Secondo tali giudici, infatti, la sentenza 350 ha previsto la sommatoria dei due tassi.
Successivamente i tribunali (Milano e Napoli), ma anche l’arbitro bancario e finanziario e la stessa Banca d’Italia (con una nota chiarificatrice) hanno interpretato diversamente la sentenza 350 sostenendo che la stessa non ha mai disposto che i due tassi vadano sommati, ma ha solo chiarito che il sindacato di “usurarietà” del mutuo deve aver riguardo anche agli interessi moratori promessi.
I due tassi, quindi, sarebbero alternativi perché vanno in ogni caso applicati in via alternativa e mai sommati.
A tale interpretazione hanno ribattuto autorevoli esperti i quali sostengono che, al contrario, in caso di mora la banca applica il tasso di mora alla rata, già comprensiva dell’interesse corrispettivo, con ciò di fatto sommando i due tassi.
Le banche hanno risposto che, al contrario, in caso di mora viene ricalcolato l’interesse, scorporando quanto già versato, con un complicato algoritmo che esclude la sommatoria dei tassi.
In caso di sommatoria dei tassi, poi, si incorrerebbe nell’applicazione di interessi su interessi e cioè si verrebbe ad applicare l’anatocismo, vietato dalla legge.
L’anatocismo bancario, invero, è stato considerato dalla legge come lecito o illecito in maniera altalenante.
L’art. 120 del testo unico bancario, infatti, demanda al CICR (il comitato interministeriale sul risparmio) le modalità con cui stabilire gli interessi bancari.
A dicembre 2013 la norma è stata modificata con divieto dell’anatocismo bancario, prima consentito.
A giugno 2014 il governo Renzi aveva re-introdotto con il d.l. 91/14 la liceità dell’anatocismo bancario, ma l’art. 31 di detto decreto, che reintroduceva la fattispecie, non è passato in sede di legge di conversione e l’anatocismo è ritornato ad essere illecito.
A conti fatti, la questione sulla sommatoria o meno dei due tassi rimane aperta a seconda di come la pensi il Giudice a cui ci si rivolge.
Recentemente anche i giudici veneziani hanno cambiato opinione optando per la “non sommatorietà” dei tassi.
La materia resta incerta soprattutto perché le banche tendono a non rispondere alla richiesta di comunicazione delle modalità di calcolo dell’interesse moratorio. Nella sostanza se si chiede alla banca di chiarire come applicherà il tasso di mora, e cioè se verrà applicato alla rata già comprensiva dell’interesse corrispettivo, non si riceve alcuna risposta.
La materia resta incerta soprattutto, quindi, perché le banche tendono a non rispondere alla richiesta di comunicazione delle modalità di calcolo dell’interesse moratorio. Ne consegue che non è dato conoscere se il mutuo sia o meno usurario.
Solo con l’effettiva applicazione del tasso di mora (ovvero con l’effettivo sconfinamento o con l’affettivo “mancato pagamento” delle rate e conseguente applicazione del tasso di mora) sarà possibile avere la certezza della “usurarietà” del mutuo.
Anche tale conclusione, però, è illogica in quanto premia chi non paga. Chi paga, invece, non vedendo mai applicato il tasso di mora, non sarebbe nelle condizioni di effettuare tale verifica rischiando di pagare interessi in realtà non dovuti dal momento che vanno considerati anche gli interessi moratori anche solo promessi ai fini del calcolo sul superamento del tasso soglia.
La soluzione, quindi, si sposta tutta sul piano tecnico anziché giuridico.
Solo un’adeguata perizia tecnica è in grado di ricalcolare l’interesse di mora ipotetico in caso di mancato pagamento, applicare l’algoritmo che scorpora gli interessi versati e conclude in maniera sensata per il superamento o meno del tasso soglia.
Resta aperta la strada anche per la contestazione, in ogni caso, alla banca della sommatoria, soluzione che non è da escludersi a priori.
Infatti il Tribunale di Parma, sezione fallimentare, con provvedimento del 25 luglio 2014, ha statuito che, nella sostanza, in virtù della sentenza 350 vale il principio della sommatoria tassi in via generale.
Solo se il contratto di mutuo prevedesse che il tasso di mora è “sostitutivo” di quello corrispettivo sarebbe lecito concludere per la “non sommatoria” dei tassi.