di avvocato Emanuele Compagno
L’ingiunzione fiscale di cui al RD 639 del 1910 è riservata unicamente agli enti pubblici per le loro entrate tributarie o per le entrate patrimoniali di diritto pubblico.
In Italia alcune aziende erogatrici dell’acqua, e/o i rispettivi concessionari, hanno ritenuto di poter emettere ingiunzioni fiscali ai sensi della legge 639/1910 per recuperare le bollette non pagate.
La giurisprudenza ha dichiarato nulle tali ingiunzioni se le aziende erogatrici dell’acqua sono società private, come Spa o Srl, ancorché a completa partecipazione pubblica.
Infatti, insegna la cassazione, lo strumento dell’ingiunzione fiscale 639/1910 è riservata a crediti di natura pubblicistica e non privatistica.
Le aziende erogatrici dell’acqua, se società di diritto privato ancorché a partecipazione pubblica, dovranno usare lo strumento del decreto ingiuntivo ordinario.
Chiara su punto la sentenza del Tribunale di Milano del 04.02.16:
“Una società a responsabilità limitata, ancorché concessionaria esercente servizio pubblico (idrico integrato nella specie) e benché partecipata di secondo grado da enti pubblici territoriali, non ha il potere di emettere ingiunzione ex artt. 2 e 3 rd 639/1910 per il recupero crediti. Infatti, il potere di emettere l’ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica”.
Illuminante anche la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1599/16.
“…l’ente ingiungente, non è all’evidenza, una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, pure essendo pacificamente esercente, in regime di concessione, un pubblico servizio, ne deriva che la stessa non ha il potere di emettere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i suoi pretesi crediti: del resto, proprio perché la disposizione di cui agli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 è una disposizione speciale che deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di rito per la tutela del credito non appare ipotizzabile un’interpretazione analogica, né estensiva di tali disposizioni. L’ingiunzione opposta è quindi illegittima in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privatistico”.
Del resto La Corte costituzionale con la nota sentenza n.335/2008 e la Suprema Corte con sentenza n.3539/08 hanno definitivamente sancito che il servizio idrico integrato costituisce corrispettivo di natura privata.
L’azione così come proposta quale utente del servizio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ne consegue che sono illegittime le ingiunzioni fiscali emesse dalle società concessionarie del servizio idrico, anche se partecipate dal Comune o da altra pubblica amministrazione.
L’ingiunzione fiscale a carico dei morosi, prevista dal Regio Decreto del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato può essere utilizzato per recuperare i crediti solo quando il creditore è un soggetto pubblico.
Nel caso della società privata, invece, sebbene partecipata di secondo grado di enti territoriali, siamo in presenza di un soggetto privatistico.
Il fatto che la compagine sia qualificata come ente pubblico economico e soggetta a controlli contabili è del tutto irrilevante.
Ciò, infatti, non la trasforma in pubblica amministrazione in senso stretto.
Alla medesima conclusione giunge il Giudice di Pace di Gragnaro
dott. Cira di Somma, nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2010 il quale ha emesso un’importante e molto articolata sentenza depositata in cancelleria in data 4.11.2010 il quale conclude che:
“L’emissione dell’ingiunzione fiscale deve, pertanto, considerarsi riservata ai soli Enti pubblici in senso soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici.
La tesi qui sostenuta trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale già dagli anni ‘80 sottolinea dell’ingiunzione fiscale ex artt. 1 e 2 del R.D. n. 639/1910, la natura di atto amministrativo e la sua derivazione dal potere di autotutela della Pubblica amministrazione in senso proprio. Il S. C. ha infatti chiaramente statuito che “L’ingiunzione fiscale è manifestazione del potere di autoaccertamento ed autotutela della Pubblica Amministrazione in materia tributaria, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto”.