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L’amministrazione di sostegno. Aspetti pratici

di Avv. Emanuele Compagno

CONVEGNO SU AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DEL 06.04.2018

Il problema della standardizzazione del provvedimento.
A Venezia il provvedimento è standardizzato, anche per il provvisorio. Non è tagliato alle esigenze specifiche del beneficiario e ciò porta difficoltà per le lungaggini nelle istanze.
A seguito della nomina l’Ads farà una istanza di precisazione dei poteri.
Infatti ora non riusciamo più ad avere il contatto diretto con il giudice.
A Venezia tendenzialmente serve l’assistenza tecnica.
Va individuata la competenza territoriale.
Come beneficiario si sceglie un famigliare.
L’Ads non è un badante, laddove la legge dice l’Ads deve occuparsi anche della “CURA” del beneficiario non significa una cura fisica, ma tutela e effettuare iniziative per il beneficiario. Una parte della relazione annuale avrà ad oggetto anche lo stato di salute anche morale del beneficiario.
Dove c’è una lite – che spesso è per ragioni successorie prima della morte del beneficiario – l’Ads può dirimere.
Per vendere un immobile se pervenuto da successione serve il provvedimento del collegio. 739
Nel sito www.amministratoridisostegno.it ci sono i protocolli.
Al compimento del decennio di attività l’Ads può chiedere di cessare.
I parenti sanno quello che si è fatto con il rendiconto annuale oppure possono sollecitare il Giudice a chiedere all’Ads di relazionare.
Autorizzazione specifica per incassare somme, comunione, vendere immobile, accettare eredità.
Sui trattamenti urgenti l’Ads non può esprimere consenso, ma deve farlo il medico perché l’Ads non è competente.
Mentre per percorsi sanitari ci deve essere un impegno dell’Ads.
Per gli esami autorizzazione solo per esami non di routine.
PROFILI PENALISTICI
Consenso informato.
Fare sempre istanza al Giudice.
Se non deposito il rendiconto. Non c’è rilevanza penale. E il giudice lo ha espressamente previsto con apposita istanza, allora sì. Omissione atti ufficio.
Il rendiconto annuale non andrebbe approvato, mentre quello finale sì. Invero a Venezia si vistano tutti rendiconti.
50754/2014 – Cassazione dice ADS è un pubblico ufficiale. Perciò risponde di peculato. Questo perché c’è il giuramento e perché si mutua la disciplina del tutore. Ma soptrattutto perché un rendiconto, un funzionario di fatto. Anche il privato che di fatto (oltre che di un provvedimento della p.a.) svolge atti certificativi o che sono propri della pubblica amministrazione, allora sei pubblico ufficiale.
PROFILI NOTRILI
L’accettazione eredità deve avvenire con beneficio d’inventario.
L’Ads non può farsi acquirente di atti del beneficiario. Ma con un curatore speciale si.
Il beneficiario può fare testamento a meno che non sia incapace.
L’ads non può ricevere per testamento a meno che non sia parente entro 4 grado. C’è la norma.
Istituti per aggirare le stringenti norme sulle autorizzazioni. Ma da usare con cautela.
Se l’Ads fa un contratto a favore di terzi e cioè acquista un immobile pagando il prezzo da un terzo con la clausola che la proprietà vada al beneficiario. Il beneficiario non interviene nell’atto perché non ne è parte e non serve autorizzazione. Ma il beneficiario deve dire se accetta o meno. A questo punto lo può fare solo con l’autorizzazione.
La gestione affari altrui. Non deve essere autorizzata.