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Caso diamanti, come operare

Fallimento della società Intermarket Diamond Business (Idb).

Sentenza Tribunale di Milano n. 43/2019 del 10/01/2019, depositata il 15/01/2019.
Giudice delegato: dott.ssa Alida Paluchowski.
Curatrice: Avv. Maria Grazia Giampieretti.

A seguito del fallimento della società venditrice dei diamanti molti investitori si vedono di fronte ad una serie di problemi.
Il primo è la necessità di tornare in possesso delle pietre se ancora depositate presso la società fallita Idb.
Trattandosi di beni in custodia e in proprietà di terzi (investitore), tali pietre non rientrano direttamente nel passivo fallimentare e – pertanto – è possibile formulare domanda di restituzione al curatore fallimentare ai sensi dell’art. 87 bis della legge fallimentare.
L’istanza va presentata via pec al seguente indirizzo:

f41.2019milano@pecfallimenti.it

Il curatore ha anche esplicitato che la richiesta può essere redatta su documento firmato solo digitalmente o su foglio scannarizzato firmato di pugno dalla persona e inviato in formato pdf.
E’ possibile conferire delega ad avvocato.
E’ necessario indicare la pec per comunicazioni.
Su file separato, ma sempre nella stessa pec, vanno inviati anche i documenti in pdf.

Infatti, a seguito delle note vicende che hanno interessato questi acquisti si evidenza che essi sono viziati sotto molti profili, tra l’altro conosciuti ormai all’universalità degli attori economici coinvolti.
Tra gli altri anche:

Il prezzo dei diamanti fu notevolmente sopravvalutato rispetto quello di mercato;
L’investimento spesso veniva descritto come attinente a prodotti sicuri, “rifugio” e di pronta liquidazione;
Le informazioni sull’investimento/acquisto non sono state fornite in maniera sempre adeguata ed appropriata;
L’investimento fu proposto presso la Banca, con l’ausilio della Banca, sollecitato anche dalla Banca, ma l’investitore spesso non è stato posto in condizione di conoscere la reale portata dell’investimento, falsato da informazioni fuorvianti.
Non è stato fornito spesso alcun supporto per rivendere i diamanti in possesso dell’acquirente, rimasti del tutto invendibili.
Come noto l’Antitrust ha già multato le banche e Intermarket Diamond Business per le ragioni esposte. Il Tar ha confermato.
E’ evidente una responsabilità anche delle Banche, soggetto presso il quale la collocazione è avvenuta.
Si ritiene che l‘istanza di insinuazione al fallimento – da fare entro il 08.03.2019 – non possa portare grossi risultati in quanto la società fallita potrebbe non avere beni sufficienti per risarcire gli investitori.
Inoltre non è liquidato in maniera certa il danno, in quanto tale danno potrebbe rinvenirsi nella differenza tra il prezzo di acquisto ed il reale valore dei diamanti.
Tale differenza andrebbe accertata giudizialmente o con perizia, se non contestata.
Manca, quindi, un titolo in forza del quale sia accertato il ritenuto credito.
Le recenti inchieste della Guardia di Finanza, con sequestri di circa 700 milioni di euro verso le banche coinvolte e verso le società venditrici dei diamanti, porta a concludere che vi siano elementi significativi per ritenere che il danno sia generato anche dalle banche stesse a cui, quindi, è opportuno rivolgersi per un ristoro.
Va detto che un istituto di credito in particolare, in maniera corretta, provvede – dopo delle trattative – al riacquisto dei diamanti restituendo tutta la somma investita.
Altre banche faticano a riconoscere tali rimborsi.
E’ utile, quindi, rivolgersi ad un avvocato affinché provveda ad aprire un reclamo con la banca e a richiede, eventualmente, la restituzione delle pietre al curatore.