di avv. Emanuele Compagno
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo va dichiarato inammissibile qualora non indichi le ragioni dell’urgenza e della strumentalità come previste dal comma 1 dell’art. 696 c.p.c. e dall’art. 693 c.p.c., come richiamato dalla precedente norma.
Le ragioni d’urgenza vanno indicate al fine di consentire al Giudice di valutare la necessità di procedere con rito sommario anziché a cognizione piena.
Il rito sommario, infatti, comprime le ragioni di difesa del soggetto convenuto.
Tale compressione è giustificata, nel bilanciamento degli interessi, dalle ragioni d’urgenza. Se tale urgenza, però, non è esplicitata ed allegata, non è conforme a giustizia comprimere senza giustificazione i diritti del convenuto e, pertanto, si dovrà procedere con rito ordinario.
Le ragioni della strumentalità sono parimenti fondamentali per conoscere quale sia l’azione di merito che si intende attivare e le ragioni per le quali la domanda viene rivolta nei confronti del soggetto citato. Tale previsione si ricava direttamente dall’art. 693 c.p.c. come richiamato dall’art. 696 c.p.c
In sostanza va indicato il petitum mediato (il bene giuridico e l’obiettivo giuridico cui l’attore aspira), il petitum immediato (il provvedimento che viene chiesto al giudice di merito), la causa petendi ovvero il titolo della domanda, le ragioni della stessa ed i fatti e gli elementi di diritto che ne costituiscono la giustificazione soprattutto nel caso in cui si verta di diritti cosiddetti eterodeterminati.
Il Tribunale di Milano ha statuito che: “La richiesta di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. deve contenere l’indicazione, oltre che delle ragioni d’urgenza che rendono necessaria l’assunzione preventiva delle prove, della domanda di merito cui l’atto è finalizzato; altrimenti l’istanza è inammissibile” (Trib. Milano 26.02.03);